Il governo della RPC ha altresì asserito che le risultanze ottenute precedentemente dalla Commissione per le industrie indipendenti non potevano costituire elementi di prova sufficienti per la denuncia e inoltre, nell’inchiesta attuale, non dimostrano che le banche statali e Sinosure abbiano agito in qualità di enti pubblici. Tuttavia ciò non ha influito sulle conclusioni in merito all’interesse dell’Unione. Inoltre la Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell’UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia avevano esaminato anche il vantaggio e la specificità dei medesimi ed erano giunte a conclusioni diverse in merito a tali questioni9. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato, in relazione a varie sovvenzioni, che il denunciante non aveva fornito show in merito al vantaggio e alla specificità. In seguito all’apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l’applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai diritti di uso dei terreni.

Per contro la Commissione ha eseguito un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dal governo della RPC, al quale hanno partecipato funzionari dei ministeri pertinenti e di altre autorità pubbliche. Il controllo incrociato a distanza in programma con Manreal non ha potuto concludersi a causa della sua insufficiente cooperazione. Manreal ha chiesto l’intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che la cessazione del controllo incrociato a distanza non ha violato i diritti di difesa di Manreal. Ha inoltre contestato il fatto di basarsi su fatti accertati in inchieste precedenti, nonché l’uso di riferimenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2017 «Significant Distortions within the Economy of the People’s Republic of China for the needs of Trade Defence Investigations» (8), che il governo della RPC considera inesatto e non obiettivo, poiché è stato scritto specificamente per agevolare l’apertura di inchieste in materia di difesa commerciale. In secondo luogo, per quanto riguarda l’uso delle informazioni contenute nella relazione sulla Cina, il fatto che il documento sia stato rilasciato tenendo conto del suo potenziale utilizzo nelle inchieste in materia di difesa commerciale non rende gli elementi di prova oggettivi ivi contenuti errati o imparziali in quanto tali, come sostenuto dal governo della RPC.

La Commissione ha tuttavia osservato che, nella denuncia, il denunciante ha anche fornito ulteriori elementi di prova della prosecuzione dei programmi di sovvenzione. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l’apertura dell’inchiesta. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha ribadito che la denuncia, con riguardo a un certo numero di presunti regimi di sovvenzione, non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere ragionevolmente disponibili al denunciante, è sempre necessario che vi siano elementi di prova sufficienti in merito all’esistenza e alla natura della sovvenzione, al pregiudizio notevole e al nesso di causalità. Le osservazioni presentate nel contesto dell’inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l’inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura.

Come indicato nell’avviso di apertura, in conformità all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base ai quali essa ha aperto la presente inchiesta. Il 6 agosto 2021, a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure compensative provvisorie e di proseguire l’inchiesta. Il three novembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame («divulgazione finale delle informazioni»). La Commissione ha preso atto di tale osservazione, sottolineando tuttavia che i regimi fiscali relativi alle riduzioni dell’aliquota IVA o alle esenzioni dai dazi doganali e dall’IVA sulle apparecchiature importate potrebbero continuare ancora a produrre vantaggi quali l’ammortamento durante il ciclo di vita delle apparecchiature pertinenti, eventualmente interessando il periodo dell’inchiesta. Nelle argomentazioni presentate in seguito all’apertura, il governo della RPC ha affermato che il regime fiscale che prevedeva riduzioni dell’aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese period cessato.

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